Reverse Charge

Reverse Charge

Reverse Charge pallet usati dal 1° gennaio 2015: nuovo trattamento IVA delle cessioni di pallets destinati ai cicli di utilizzo successivi al primo (pallets usati da recupero o da recuperare). 

La legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190 G.U. del 29.12.2014 n.300 serie generale) all'art. 1 comma 629 lettera d), con decorrenza 1° gennaio 2015, ha inserito i pallets ai cicli di utilizzo successivi al primo, tra i beni di cui all'art. 74 del DPR 633/72; trattasi di beni la cui cessione ai fini IVA prevede che obbligato all'assolvimento dell'imposta sia il cessionario. In altre parole dal 1° gennaio 2015 la cessione dei pallets non nuovi, sarà soggetta alla disciplina IVA del Reverse Charge (inversione contabile) secondo la quale il cedente, al momento della vendita, dovrà emettere fattura senza addebito d'imposta e il cessionario, al momento dell'acquisto, dovrà provvedere ad integrare la fattura con l'IVA che, essendo registrata sia a debito che a credito, sarà assolutamente neutrale ai fini dell'imposta. L'inclusione dei pallets usati nel regime del Reverse Charge, meccanismo che interesserà altri settori come quello delle cessioni alla grande distribuzione e alla pubblica amministrazione, rientra nella più ampia politica del Governo di contrasto all'evasione fiscale e alle frodi IVA. Saranno soggette al nuovo regime del Reverse Charge le vendite di pallets non nuovi la cui consegna o spedizione al compratore avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2015.  

La ns azienda ritira bancali rotti con Formulario e dopo debita riparazione, come da normativa specifica del CONAI, riemettiamo sul mercato attraverso una nuova "prima cessione" (sempre come citata dal CONAI).

 La ns azienda acquista pallets da terzi, effettua la selezione sugli stessi, con eventuale riparazione laddove necessaria e li rivende ad imprese utilizzatrici ,rientra in Reverse Charge