Statuto
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
STATUTO
DENOMINAZIONE
Articolo 1.
E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione "NEW PALLETS CALABRIA DESIGNER Società a responsabilità limitata" in breve denominata "NEW PALLETS CALABRIA DESIGNER S.R.L.".
SEDE
Articolo 2.
La Società ha sede legale nel Comune di Catanzaro all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
Potranno essere istituite sedi secondarie a norma dell'articolo 2299 del codice civile, nonché agenzie sia in Italia che all'estero.
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque "unità locali operative" (ad esempio filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune come sopra indicato.
Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello comunicato alla società e risultante al registro imprese.
OGGETTO
Articolo 3.
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- l'acquisto e la vendita di pallets nuovi ed usati;
- la riparazione di pallets usati;
- la sterilizzazione di pallets nuovi ed usati;
- l'acquisto, la vendita e la produzione di pallets;
- la fabbricazione di imballaggi in legno;
- la compravendita al minuto ed all'ingrosso di imballaggi in legno, dei materiali di risulta dalla loro lavorazione, dei loro sottoprodotti in genere e di tavole da costruzione, la produzione ed il riciclaggio degli stessi prodotti;
- la raccolta, il trasporto e la lavorazione di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- sistemi di gestione del pallets;
- il pallets pooling;
- l'acquisizione di rappresentanze In Italia e all'estero dei prodotti dalla stessa commercializzati;
- fabbricazione, produzione di oggetti in legno e la loro commercializzazione;
lPer il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere, in via strumentale e senza che ciò possa costituire oggetto prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (esclusa la raccolta del risparmio) utili e/o necessarie. In dette operazioni sono espressamente inclusi il rilascio di avalli e la prestazione di fideiussioni, nonchè la costituzione di garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, purché attinenti all'oggetto sociale.
La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze e quote anche azionarie in altre imprese o società costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purché senza finalità di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modifiche ed integrazioni.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea, di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
DURATA
Articolo 4.
La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.
CAPITALE
Articolo 5. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 codice civile. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci, salvo per l'ipotesi dell'art. 2482 ter del codice civile, la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di
aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.
I soci potranno decidere altresì di prevedere in sede di aumento che le partecipazioni dei soci non siano determinate in misura proporzionale al conferimento. Lo statuto o la sua modifica potrà prevedere l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
CONFERIMENTI
Articolo 6.
I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.
In caso di conferimento avente ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria ai sensi dell'art.2464 codice civile.
Nel caso di conferimenti in natura si dispone quanto previsto nell'art. 2465 codice civile.
QUOTE SOCIALI
Articolo 7.
Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni che seguono.
Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione o i diritti di opzione allo stesso spettanti, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci.
Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulla quota. Il diritto di prelazione spetta anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di costituzione del diritto di usufrutto sulla quota; non spetta invece in caso di costituzione di pegno sulla quota.
Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. inviata a tutti gli altri soci (al domicilio di ciascuno di essi comunicato dagli stessi alla società e risultante al registro imprese) la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del prezzo, le condizioni e modalità dell'acquisto e le generalità di eventuali aspiranti acquirenti.
La comunicazione dell'esercizio di prelazione deve pervenire al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di alienazione.
In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevede un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune d'accordo tra le parti, o in mancanza da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il cui compenso sarà a carico dell'Acquirente. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in alienazione verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione.
Se alcuni dei soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di questo articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità
dei diritti e della quota acquistata in violazione.
VERSAMENTI SOCI
Articolo 8.
I soci potranno concedere finanziamenti alla società, sia in conto capitale, sia per qualsiasi altro titolo, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in maniera non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e anche con obbligo di restituzione, purché non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico, secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare e con il rispetto delle norme fiscali vigenti tempo per tempo.
In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.
Per il rimborso dei finanziamenti ai soci si applica la disposizione di cui all'art. 2467 codice civile.
DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEE
MATERIE RIMESSE ALLA DECISIONE DEI SOCI
Articolo 9.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, che non sia moroso nell'esecuzione
dei conferimenti, ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in
misura proporzionale alla sua partecipazione.
MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
Articolo 10.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso, espresso per iscritto, dai soci.
Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri nonché la revoca dello stato di liquidazione; la trasformazione, la fusione o la scissione della società e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente
previsto dalla legge. Per le decisioni dei soci, in qualunque modo adottate sia in prima convocazione che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole dei
soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
CONSENSO PER ISCRITTO CONSULTAZIONE SCRITTA
Articolo 11.
Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare, adeguatamente informato, alla decisione da adottarsi, e che siano chiari l'argomento oggetto della decisione ed il sistema di votazione con l'indicazione del termine di risposta. Tale procedimento è regolato come segue:
uno o più soci o uno o più amministratori comunicano a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. Il collegio sindacale, se nominato, deve essere informato. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.
ASSEMBLEA
Articolo 12.
L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:
- l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in
territorio italiano o in altro stato membro dell'Unione Europea;
- l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare ,spedito a ciascuno dei soci ed al collegio sindacale o al revisore, se nominati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (con giorno diverso dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio comunicato alla società e risultante al registro delle imprese e, per quanto riguarda il collegio sindacale o il revisore, al domicilio eletto da ciascuno di loro per iscritto, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione.
Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..
In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socia, mediante delega scritta, indicante il nome del rappresentante ,l'indicazione eventuale facoltà e limiti di subdelega, che dovrà essere conservata dalla società; se la delega viene conferita per le singole assemblee ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore se nominati.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano, per età anagrafica, dei consiglieri di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge e deve essere trascritto senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
FORME DI AMMINISTRAZIONE NOMINA REVOCA DURATA
Articolo 13.
La società è amministrata, alternativamente:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione, composta da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, i cui componenti possono operare a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina: con metodo collegiale, che può esplicarsi o in via simultanea oppure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto con le modalità di
cui oltre;
c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.
Nel caso di nomina di due o più amministratori ai sensi del precedente punto
c), i poteri di amministrazione spettanti all'organo amministrativo in base al presente statuto o alla legge, potranno essere attribuiti agli stessi in occasione delle nomina, sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.
In ogni caso le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono essere adottate con metodo collegiale. -Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato
ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, o esercitare un 'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.
POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 14.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare, un comitato esecutivo, amministratori delegati e direttori anche generali.
RAPPRESENTANZA
Articolo 15.
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità. Quando la società è amministrata da un Amministratore Unico la rappresentanza legale della società spetta a questi. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al presidente o, in sua assenza al Vicepresidente; se sono stati nominati più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-AMMINISTRAZIONE CON
GIUNTA/DISGIUNTA
Articolo 16.
Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:
a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge:
b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministra-tori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
d) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità la proposta è respinta;
e) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
f) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;
g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. Nel caso di amministratori con poteri congiunti, i componenti dell'organo amministrativo agiscono in via tra loro congiunta per tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo, salvo che vi sia una urgenza di evitare un danno alla società. Nel caso di amministratori con poteri disgiunti, i componenti dell'organo amministrativo agiscono in via tra loro disgiunta per tutte le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. I soci decidono sull'opposizione con la maggioranza prevista dal presente statuto per l'assunzione delle decisioni da parte dei soci.
COMPENSO
Articolo 17.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere loro un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione, da accantonare in un'apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.
ORGANO DI CONTROLLO.
Articolo 18.
Quando è necessario per legge o qualora l'assemblea lo deliberi, la gestione sociale potrà essere controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati per un triennio, dall'Assemblea, che provvederàanche alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale e stabilirà, all'atto della nomina, la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di carica.
Articolo 19.
Ai sensi dell'art. 2477 codice civile, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il quale dura in carica per tre esercizi, può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 2409-bis codice civile, qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si stabilisce espressamente che il controllo contabile può essere svolto dal Collegio sindacale.
RECESSO.
Articolo 20. Il diritto di recesso compete ai soci nei casi stabiliti dall'art.2473 codice civile e dal presente statuto. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere del Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonchè l'ammontare della partecipazione di cui è titolare. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera quota di partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.
Esso è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, secondo quanto disposto dall'articolo 2473 codice civile. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, secondo quanto stabilito dall'articolo 2473 c.c..
BILANCIO E UTILI
Articolo 21.
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio ed alle conseguenti formalità rispettando le leggi vigenti. Il bilancio deve essere approvato da soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, in quest'ultimo caso peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
Articolo 22.
Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 23.
In caso di anticipato scioglimento della società e per qualsiasi causa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio che non ha consentito alla delibera di revoca dello stato di liquidazione spetta, ai sensi dell'art. 2473 codice civile il diritto di recesso. La Parte avendo ricevuto personalmente da me notaio ogni relativo chiarimento ed ogni spiegazione sul contenuto e sulle conseguenze, civilistiche, fiscali, amministrative e penali del presente atto, nel riconoscere di averne ben compreso il significato, dichiara di essere stata edotta degli obblighi posti a suo carico dal dI. 20 febbraio 2004 m. 56, in attuazione della direttiva 2001/97/CE (detta legge antiriciclaggio) e della normativa in merito al d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196 (detta legge privacy) e, pertanto, nel confermare a me notaio l'incarico per la stipula, riconosce di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali e ne autorizza l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente la quale dichiarandolo interamente conforme alla sua volontà lo approva. Scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, consta di fogli sei per pagine ventidue sin qui e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.
F.to Gigliotti Massimina-
Roberta Crispino Notaio - segue sigillo notarile